Il disegno di legge sul suicidio assisitito (chiamato anche “fine vita”) arriva alla discussione nell’aula di Montecitorio
La discussione è stata possibile avviarla dopo i sì delle Commissioni Giutizia e Affari costituzionali della Camera. Tre anni fa, nel novembre 2018, la Corte Costituzionale aveva sollecitato il Parlamento a colmare il vuoto legislativo in materia dopo il caso del Dj Fabo.
“È un giorno storico per i diritti civili in questo paese” dice Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, deputato M5S. L’approdo in aula del testo, sostiene, può dare al paese la posossibilità “di dotarsi di norme certe per andare incontro ai malati senza speranza”.
Già l’arrivo del Disegno di Legge in Aula, infatti, è un grande risultato ottenuto anche granzie alle mediazioni dei relatori Alfredo Bazoli del Pd e di Nicola Provenza del Movimento 5 Stelle che hanno ascoltato alcuni richieste del Centrodestra che resta comunque contrario alla legge.
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DdL suicidio assistito, cosa prevede: differenza con l’eutanasia
La Corte Costituzionele aveva indicato al Parlamento quattro principali punti per la realizzazione di una una legge sul suicidio assistito: innanzitutto che il paziente deve essere in grado di intendere e volere; affetto da una malattia non reversibile; che abbia sofferenze psichiche o fisiche intollerabili; che dipenda da presidi vitali.
Il terzo punto è un elemento sintesi della mediazione con il centrodestra che all’altarnativa sofferenze “psichiche o fisiche” ha chiesto “fisiche e psichiche“. C’è anche l’obiezione di coscienza dei medici.
Il testo che ha avuto il via libera dalla Commissione non piace Marco Cappato e Filomena Gallo dell’associazione Luca Coscioni, da sempre impegnati per l’eutanasia legale: “Presenta discriminazioni e lungaggini, in particolare su condizione del malato, tempistiche, cure palliative, obiezione di coscienza”. La controproposta dell’organizzazione è arrivata con la presentazione online di alcuni emendamenti.
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Il suicidio assistito non va confuso con l’eutanasia, che non è previsto nel ddl. Il primo infatti prevede che sia il paziente irreversibile ad autosomministrarsi la sostanza letale, fornita da un medico che ovviamente non può esere punito. Nel secondo, invece, è il medico che somministra il farmaco.