Chi deve pagare in caso di perizia errata per la pratica dell’Ecobonus 110%, il tecnico professionista o il contribuente? A fornire un chiarimento è il Sole 24 Ore nell’inserto “L’Esperto risponde”.
Grazie alle agevolazioni promosse dal governo con la Legge di Bilancio sono tanti gli italiani alle prese con la ristrutturazione o riqualificazione degli immobili. Non mancano però i grattacapo: i requisiti per poter usufruire degli incentivi sono stringenti e occorre fare attenzione a compiere in piena regola tutti i passaggi previsti, per non andare incontro a spiacevoli problemi.
Tra le misure più richieste figura quella dell’Ecobonus 110%. Tale agevolazione viene concessa quando si effettuano interventi per aumentare il livello di efficienza energetica di abitazioni o edifici. I contribuenti possono così beneficiare di uno sconto fiscale per migliorare le prestazioni energetiche del proprio immobile, o attraverso la cessione del credito o direttamente con una detrazione nella fattura. Per avviare la pratica occorre che l’abitazione o l’edificio sia in regola: lo si verifica procedendo con una perizia tecnica.
Ti potrebbe interessare anche -> Ecobonus, già esaurito un terzo dei fondi per i veicoli a basse emissioni
Ecobonus 110%, le responsabilità in caso di perizia errata
Quando la perizia realizzata dal tecnico professionista per l’avviamento dei lavori relativi all’Ecobonus 110% risulta errata, scattano le sanzioni. Ma sono a carico del contribuente o del tecnico? Sono in tanti ad avere il dubbio, con il rischio di andare incontro a spese ulteriori. A rispondere alla domanda è il Sole 24 Ore nell’inserto “L’Esperto risponde” di lunedì 19 luglio.
Come specificato, il controllo “sulla corretta spettanza della detrazione riguarda sempre il contribuente”, dal momento che è lui stesso a usufruire dell’agevolazione. La conseguenza è che qualora la perizia non dovesse rilevare l’assenza dei requisiti per accedere al bonus, l’irrogazione delle sanzioni e i recuperi dell’imposta dovuta non possono non riguardare il diretto contribuente, con i conseguenti versamenti. Tuttavia, i tecnici responsabili delle pratiche errate “rispondono sempre dei danni arrecati ai contribuenti, loro clienti, in sede civile”, sulla base del Codice civile che regolamenta le prestazioni di tali professionisti.
Ti potrebbe interessare anche -> Bonus tv: come funziona e come ottenere i 100 euro di sconto
Nel servizio di consulenza del Sole 24 Ore viene poi precisato che “l’articolo 119, comma 14, del Dl 34/2020 aggiunge, a favore del contribuente, un ulteriore tassello”, che riguarda un’assicurazione. Il tecnico preventivamente deve infatti munirsi di un’idonea copertura assicurativa, “non inferiore a 500mila euro e parametrata al volume di attività da questi svolta nell’ambito del superbonus, a garanzia dei danni che possono essere arrecati ai contribuenti e al bilancio dello Stato”. Il contribuente risulta dunque tutelato.