Attraverso una circolare l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai dubbi sull’applicazione del Superbonus, chiarendo le modifiche introdotte dall’ultimo Decreto Legge.
Il Decreto Rilancio prevede un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi nell’ambito di efficienza energetica, sicurezza antisismica, installazione di impianti fotovoltaici o per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Chi usufruisce del “Superbonus 110%” può optare, al posto della fruizione diretta della detrazione, a un contributo anticipato sotto forma di sconto da parte dei fornitori di beni o servizi, o in alternativa direttamente alla cessione del credito corrispondente alla detrazione. Le misure relative all’agevolazione si aggiungono a quelle già previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come il Sismabonus e l’Ecobonus.
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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Comprendere nel dettaglio la fruizione e l’applicazione del Superbonus non è semplice. Per chiarire i dubbi avanzati dalla stampa specializzata, dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito la circolare n.30/E del 22 dicembre 2020, che elenca anche i documenti e le dichiarazioni sostitutive da acquisire. Nelle 83 pagine del documento vengono riepilogate le modifiche introdotte dal Decreto agosto per la semplificazione dell’agevolazione.
Tra le novità, il chiarimento della nozione di accesso autonomo dall’esterno, il quorum ridotto (1/3 della proprietà) necessario per le maggioranze condominiali che approvano i lavori, alcune semplificazioni sulle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali, l’aumento del 50% dei massimali nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017.
Accesso autonomo
La circolare chiarisce la definizione spiegando in quali casi un’unità immobiliare ha “accesso autonomo dall’esterno”:
- Quando si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà, o da un passaggio comune (cortile, giardino o scala esterna) ad altri immobili che affaccia su strada;
- Quando si accede da terreno di utilizzo non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;
- Quando si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
Onlus, OdV, ApS
Come spiegato nel documento le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono fruire del Superbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento.
Ciò significa che l’agevolazione spetta per tutti gli interventi trainanti e trainati, indipendentemente dalla categoria e dalla destinazione dell’immobile. Per tali soggetti non vi è neanche la limitazione delle due unità immobiliari.
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Interventi trainanti e trainati
Gli interventi trainanti sono quelli da effettuare obbligatoriamente per poter ottenere il Superbonus, mentre quelli trainati sono quelli che possono essere svolti solo congiuntamente ai primi.
La circolare specifica che gli interventi trainanti possono essere eseguiti anche su una pertinenza e possono beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale, purché questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’installazione degli impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi trainati, a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica o che si esegua un intervento antisismico. In quel caso il Superbonus è fruibile anche se le installazioni sono effettuate sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari.