Secondo la Cassazione, non è legittimo usare la targa prova per movimentare veicoli già targati ma non assicurati. La sentenza ribalta il lavoro di officine, riparatori e concessionarie.
Una brutta notizia per i lavoratori del settore auto che da anni usano, per test o dimostrazioni varie, vetture in riparazione o in conto vendita con la targa prova. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, infatti, da oggi la targa prova non potrà più essere utilizzata sulle vetture già immatricolate che dovranno dunque avere una copertura assicurativa propria.
Stop targa prova: in cosa consiste la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, lo scorso 25 agosto ha emesso una sentenza sulla targa prova in cui dichiara illegittimo l’uso della targa provvisoria sui veicoli già immatricolati e targati. La copertura assicurativa della polizza RC Auto dovrà perciò essere quella del veicolo già immatricolato, mentre quella della targa prova non coprirà alcun danno.
Secondo quanto dichiarato nella sentenza della Cassazione – la n° 17665 pubblicata nella III Sezione Civile – la targa prova rappresenta sostanzialmente una deroga alla circolazione per tutti quei veicoli che non hanno carta di circolazione. Ma se il veicolo è immatricolato e ha una carta di circolazione, il senso stesso della deroga viene meno. Un colpo basso, dunque, per tutte quelle attività legate al settore auto (officine e concessionarie), che solitamente usano la targa prova come “copertura” per testare su strada i veicoli dei clienti.
Sentenza Cassazione sulla targa prova: i precedenti
In realtà, la questione non sorge proprio dal nulla e questa non è sicuramente la prima sentenza che si pronuncia in tal senso: già in una circolare del 30 maggio 2018, il Ministero dell’Interno aveva dato un parere in cui dichiarava come la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati non corrispondesse totalmente a quanto riportato nell’Art. 98 del Codice della Strada, modificato e integrato poi dal DPR 474/2001.
Al contrario, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota del 4/4/2004, si era mostrato possibilista sull’utilizzabilità della targa prova anche sulle vetture immatricolate. Dopo vari confronti e dibattiti, il Ministero dell’Interno dispose la sospensione di ogni attività sanzionatoria che avrebbe comportato un danno a varie categorie economiche e decise di riesaminare la faccenda.
Sentenza Cassazione: le possibili conseguenze
In attesa che il Ministero dell’Interno prenda una posizione decisa su questa sentenza, ritrattandola magari e disponendo la sospensione della norma al fine di evitare difficoltà importanti ad alcune attività commerciali, si aprono nuovi scenari nel mondo automobilistico italiano.
Innanzitutto, va specificato che i danni provocati da terzi sulle vetture in questione, quelle immatricolate, sono riconducibili alla polizza assicurativa intestata ai proprietari delle stesse. Ciò significa, banalmente, che se i meccanici o i carrozzieri che devono testare il lavoro svolto dovessero incappare in qualche incidente, andrebbero ad aumentare il premio della polizza del povero cliente.
A questo si aggiungono anche i problemi per concessionari e rivenditori che fino ad oggi utilizzavano le targhe prove per spostare e provare anche le vetture a km0, immatricolate ma prive di assicurazione propria. Alla sentenza potrebbero seguire aumenti delle polizze assicurative dei cittadini privati, ma anche soluzioni create ad hoc per i professionisti del settore che andrebbero, così, ad utilizzare i veicoli con la targa prova solo in determinate circostanze.
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